IL TRIBUNALE Rimessa la causa sul ruolo con ordinanza del 18 giugno 2008. Premesso che, con ricorso in opposizione all'ingiunzione n. 2 emessa dalla S.E.PI. prot. n. 675 del 21 aprile 2006 la societa' H3G S.p.A. chiedeva l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della detta ingiunzione in quanto emessa in violazione della normativa nazionale in materia di comunicazioni elettroniche e di prevenzione del rischio connesso all'esposizione alle radiazioni elettromagnetiche ovvero, in via subordinata, in violazione degli artt. 4, 6 e 9 della legge Regione Toscana n. 54/2000. Rilevato che con ingiunzione n. 2 prot. n. 675 del 21 aprile 2006 la S.E.PI. S.p.A. ingiungeva alIa societa' ricorrente di pagare la somma di € 43.523,51 a titolo di «oneri per lo svolgimento controlli ARPAT sugli impianti di telefonia mobile» per i periodi relativi agli anni 2003, 2004, 2005. Considerato che, come si legge dalla parte motiva del provvedimento opposto, l'ingiunzione ha per oggetto «corrispettivi controllo impianti radio base della telefonia mobile - sollecito di pagamento» con cui veniva richiesto «in base agli artt. 6, 7 comma 6 e 9, l.r. n. 54/2000 ed art. 19, regolamento comunale in materia ambientale, il pagamento al Comune di Pisa della somma di € 40.664,90 entro 7 (sette) giorni dal ricevimento di detta raccomandata». Visto che l'art. 93, comma 1, d.lgs. n. 259/2003, anche in attuazione degli obblighi comunitari di cui alle direttive CE nn. 19, 20, 21, 22 del 2002 recepite nella legge n. 166/2002, sancisce espressamente che le «pubbliche amministrazioni, le regioni, le province ed i comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge». Atteso che, con il ricorso suddetto, la societa' H3G S.p.a. ha sollevato il dubbio di legittimita' costituzionale dei suddetti artt. 6, comma 6, 7, comma 6 e 9, comma 6, l.r. Toscana n. 54/2000 in riferimento all'art. 93, d.lgs. n. 259/2003 per violazione di: art. 3 Cost. in relazione alla disparita' di trattamento creata tra i vari operatori all'interno dello stesso territorio e rispetto a quelli operanti sul resto del territorio nazionale; art. 41 Cost., in relazione al pregiudizio economico arrecato ad un settore imprenditoriale particolarmente incoraggiato in considerazione del preminente interesse pubblico alla realizzazione delle reti di telecomunicazione; art. 117 Cost., come modificato dalla legge cost. n. 3/2001, in relazione alla violazione del riparto di competenze tra Stato e regione nonche' alla violazione dell'obbligo delle regioni di esercitare la potesta' legislativa nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi intemazionali». Ritenuto che, in riferimento all'art. 93, comma, 1, d.lgs n. 259/2003 la Corte costituzionale si e' gia' espressa nel senso che: «la disposizione in esame deve ritenersi espressione di un principio fondamentale, in quanto persegue la finalita' di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni. In mancanza di un tale principio, infatti, ciascuna regione potrebbe liberamente prevedere obblighi "pecuniari" a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio, appunto, di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti. E' evidente che la finalita' della norma e' anche quella di "tutela della concorrenza", sub specie di garanzia di parita' di trattamento e di misure volte a non ostacolare l'ingresso di nuovi soggetti nel settore. Ad analogo criterio si ispira la disposizione che sancisce, in capo agli operatori, l'obbligo di tenere indenni gli enti locali o gli enti proprietari delle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche)» (C. Cost. n. 336/2005; idem C. cost. n. 450/2006). Ritenuto quindi che gli artt. 6, comma 6, 7, comma 6 e 9, comma 6, l.r. Toscana ed il pedissequo art. 19 del regolamento del Comune di Pisa, nello stabilire che gli oneri relativi all'effettuazione di verifica e controlli degli impianti radio base della telefonia mobile esistenti sul proprio territorio sono posti a carico dei titolari dei detti impianti, appaiono porsi in contrasto con l'art. 4, d.lgs. n. 259/2003, il quale ultimo si mette in linea con i dettami comunitari, realizzando l'obiettivo della liberalizzazione e semplificazione delle procedure anche al fine di garantire l'attuazione delle regole della concorrenza (2002/21/CE), nonche' con il suddetto art. 93, comma 1, d.lgs. n. 259/2003. Ritenuto ancora che, alla luce della giurisprudenza della Corte delle leggi, tali norme (e soprattutto l'art. 93, comma 1 cit.) si pongono quali «principi fondamentali» la cui determinazione, nelle materie di legislazione concorrente, e' riservata allo Stato. Ritenuto infine che gli artt. 6, comma 6, 7, comma 6 e 9, comma 6 l.r. Toscana ed il pedissequo art. 19 del regolamento del Comune di Pisa, ponendosi in contrasto con gli artt. 4 e 93 comma 1 d.lgs. n. 259/2003, appaiono altresi' in collisione con: l'art. 3 Cost., nella parte in cui, imponendo per le attivita' inerenti al proprio territorio oneri e costi non previsti da altre regioni, relativamente alle verifiche e controlli degli impianti radio base, determinano una disparita' di trattamento tra operatori economici la cui attivita' e' distribuita sul territorio nazionale; l'art. 117, primo comma Cost., nella parte in cui, imponendo per le attivita' inerenti al proprio territorio oneri e costi non previsti da altre regioni, relativamente alle verifiche e controlli degli impianti radio base, determinano nel proprio ambito territoriale un'alterazione del sistema concorrenziale del mercato nazionale, in violazione della normativa comunitaria che prescrive, inoltre, che le procedure previste per la concessione del diritto di installare le predette infrastrutture di comunicazione elettronica debbano essere tempestive, non discriminatorie e trasparenti, onde assicurare che vigano le condizioni necessarie per una concorrenza leale ed effettiva (ventiduesimo considerando della direttiva 2002/21/CE); l'art. 117, terzo comma Cost., nella parte in cui stabiliscono una deroga all'art. 93 comma 1. d.lgs. n. 259/2003 prevedendo che gli oneri relativi all'effettuazione di verifica e controlli degli impianti radio base della telefonia mobile esistenti sul proprio territorio sono posti a carico dei titolari dei detti impianti, ponendosi cosi' in contrasto con la menzionata norma statale che esprime un principio fondamentale cui le regioni, nelle materie di legislazione concorrente, non possono derogare. Poiche', alla luce delle considerazioni sopra esposte, non appare manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale degli artt. 6, comma 6, 7, comma 6 e 9, comma 6, l.r. Toscana e del pedissequo art. 19 del regolamento del Comune di Pisa in riferimento agli artt. 3, 117, commi 1 e 3 Cost.; essendo la soluzione della questione rilevante nel presente giudizio, atteso che alla luce del petitum e della causa petendi (annullamento per illegittimita' dell'ingiunzione di pagamento opposta) e' necessaria la soluzione della questione di incostituzionalita', non riuscendo la stessa consentita da una lettura costituzionalmente orientata delle norme in discussione.