IL TRIBUNALE 
    Rimessa la causa sul ruolo con ordinanza del 18 giugno 2008. 
    Premesso che, con  ricorso in  opposizione all'ingiunzione  n.  2
emessa dalla S.E.PI. prot. n. 675 del 21 aprile 2006 la societa'  H3G
S.p.A. chiedeva l'annullamento, previa  sospensione  dell'esecuzione,
della  detta  ingiunzione  in  quanto  emessa  in  violazione   della
normativa nazionale in materia di  comunicazioni  elettroniche  e  di
prevenzione del  rischio  connesso  all'esposizione  alle  radiazioni
elettromagnetiche ovvero, in via  subordinata,  in  violazione  degli
artt. 4, 6 e 9 della legge Regione Toscana n. 54/2000. 
    Rilevato che con ingiunzione n. 2 prot. n. 675 del 21 aprile 2006
la S.E.PI. S.p.A. ingiungeva alIa societa' ricorrente  di  pagare  la
somma di € 43.523,51 a titolo di «oneri per lo svolgimento  controlli
ARPAT sugli impianti di telefonia mobile» per i periodi relativi agli
anni 2003, 2004, 2005. 
    Considerato  che,  come  si  legge   dalla   parte   motiva   del
provvedimento opposto, l'ingiunzione ha  per  oggetto  «corrispettivi
controllo impianti radio base della telefonia mobile -  sollecito  di
pagamento» con cui veniva richiesto «in base agli artt. 6, 7 comma  6
e 9, l.r. n. 54/2000 ed art.  19,  regolamento  comunale  in  materia
ambientale, il pagamento al Comune di Pisa della somma di € 40.664,90
entro 7 (sette) giorni dal ricevimento di detta raccomandata». 
    Visto che l'art. 93,  comma  1,  d.lgs.  n.  259/2003,  anche  in
attuazione degli obblighi comunitari di cui alle direttive CE nn. 19,
20, 21, 22 del  2002  recepite  nella  legge  n.  166/2002,  sancisce
espressamente che  le  «pubbliche  amministrazioni,  le  regioni,  le
province ed i comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per
l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o  canoni
che non siano stabiliti per legge». 
    Atteso che, con il ricorso suddetto, la societa'  H3G  S.p.a.  ha
sollevato il dubbio di legittimita' costituzionale dei suddetti artt.
6, comma 6, 7, comma 6 e 9, comma  6,  l.r.  Toscana  n.  54/2000  in
riferimento all'art. 93, d.lgs. n. 259/2003 per violazione di: 
    art. 3 Cost. in relazione alla disparita' di  trattamento  creata
tra i vari operatori all'interno dello stesso territorio e rispetto a
quelli operanti sul resto del territorio nazionale; 
    art. 41 Cost., in relazione al pregiudizio economico arrecato  ad
un   settore   imprenditoriale   particolarmente   incoraggiato    in
considerazione del preminente interesse pubblico  alla  realizzazione
delle reti di telecomunicazione; 
    art. 117 Cost., come modificato dalla legge cost. n.  3/2001,  in
relazione alla violazione del  riparto  di  competenze  tra  Stato  e
regione  nonche'  alla  violazione  dell'obbligo  delle  regioni   di
esercitare la potesta' legislativa nel rispetto  della  Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
obblighi intemazionali». 
    Ritenuto che, in riferimento all'art.  93,  comma,  1,  d.lgs  n.
259/2003 la Corte costituzionale si e' gia' espressa nel  senso  che:
«la disposizione in esame deve ritenersi espressione di un  principio
fondamentale, in quanto persegue la finalita' di  garantire  a  tutti
gli  operatori  un  trattamento  uniforme  e   non   discriminatorio,
attraverso la previsione del divieto di porre a carico  degli  stessi
oneri o canoni. In mancanza di un tale principio,  infatti,  ciascuna
regione potrebbe liberamente prevedere obblighi "pecuniari" a  carico
dei  soggetti  operanti  sul  proprio  territorio,  con  il  rischio,
appunto, di una ingiustificata discriminazione rispetto ad  operatori
di altre regioni, per i quali, in ipotesi, tali  obblighi  potrebbero
non essere imposti. E' evidente che la finalita' della norma e' anche
quella di "tutela della  concorrenza",  sub  specie  di  garanzia  di
parita' di trattamento e di misure volte a non ostacolare  l'ingresso
di nuovi soggetti nel settore.  Ad  analogo  criterio  si  ispira  la
disposizione che sancisce,  in  capo  agli  operatori,  l'obbligo  di
tenere indenni gli enti locali o gli  enti  proprietari  delle  spese
necessarie per le opere di sistemazione delle  aree  pubbliche)»  (C.
Cost. n. 336/2005; idem C. cost. n. 450/2006). 
    Ritenuto quindi che gli artt. 6, comma 6, 7, comma 6 e  9,  comma
6, l.r. Toscana ed il pedissequo art. 19 del regolamento  del  Comune
di Pisa, nello stabilire che gli oneri relativi all'effettuazione  di
verifica e controlli degli impianti radio base della telefonia mobile
esistenti sul proprio territorio sono posti a carico dei titolari dei
detti impianti, appaiono porsi in contrasto con l'art.  4,  d.lgs. n.
259/2003, il quale ultimo si mette in linea con i dettami comunitari,
realizzando  l'obiettivo  della  liberalizzazione  e  semplificazione
delle procedure anche al fine di garantire l'attuazione delle  regole
della concorrenza (2002/21/CE), nonche'  con  il  suddetto  art.  93,
comma 1, d.lgs. n. 259/2003. 
    Ritenuto ancora che, alla luce della giurisprudenza  della  Corte
delle leggi, tali norme (e soprattutto l'art. 93, comma  1  cit.)  si
pongono quali «principi fondamentali» la  cui  determinazione,  nelle
materie di legislazione concorrente, e' riservata allo Stato. 
    Ritenuto infine che gli artt. 6, comma 6, 7, comma 6 e 9, comma 6
l.r. Toscana ed il pedissequo art. 19 del regolamento del  Comune  di
Pisa, ponendosi in contrasto con gli artt. 4 e 93 comma 1  d.lgs.  n.
259/2003, appaiono altresi' in collisione con: 
    l'art. 3 Cost., nella parte in cui, imponendo  per  le  attivita'
inerenti al proprio territorio oneri e costi non  previsti  da  altre
regioni, relativamente alle  verifiche  e  controlli  degli  impianti
radio base, determinano una disparita' di trattamento  tra  operatori
economici la cui attivita' e' distribuita sul territorio nazionale; 
    l'art. 117, primo comma Cost., nella parte in cui, imponendo  per
le attivita'  inerenti  al  proprio  territorio  oneri  e  costi  non
previsti da altre regioni, relativamente alle verifiche  e  controlli
degli  impianti  radio   base,   determinano   nel   proprio   ambito
territoriale un'alterazione del sistema  concorrenziale  del  mercato
nazionale, in violazione della normativa comunitaria  che  prescrive,
inoltre, che le procedure previste per la concessione del diritto  di
installare le predette infrastrutture  di  comunicazione  elettronica
debbano essere tempestive, non discriminatorie  e  trasparenti,  onde
assicurare che vigano le condizioni necessarie  per  una  concorrenza
leale  ed  effettiva  (ventiduesimo  considerando   della   direttiva
2002/21/CE); 
        l'art.  117,  terzo  comma  Cost.,   nella   parte   in   cui
stabiliscono una deroga all'art.  93  comma  1.  d.lgs.  n.  259/2003
prevedendo che gli oneri relativi  all'effettuazione  di  verifica  e
controlli degli impianti radio base della telefonia mobile  esistenti
sul proprio territorio sono posti a carico  dei  titolari  dei  detti
impianti, ponendosi  cosi'  in  contrasto  con  la  menzionata  norma
statale che esprime un principio fondamentale cui le  regioni,  nelle
materie di legislazione concorrente, non possono derogare. 
    Poiche', alla luce delle considerazioni sopra esposte, non appare
manifestamente   infondata    la    questione    di    illegittimita'
costituzionale degli artt. 6, comma 6, 7, comma 6 e 9, comma 6,  l.r.
Toscana e del pedissequo art. 19 del regolamento del Comune  di  Pisa
in riferimento agli artt. 3, 117, commi  1  e  3  Cost.;  essendo  la
soluzione della questione rilevante nel presente giudizio, atteso che
alla luce  del  petitum  e  della  causa  petendi  (annullamento  per
illegittimita' dell'ingiunzione di pagamento opposta)  e'  necessaria
la soluzione della questione di incostituzionalita', non riuscendo la
stessa consentita da una lettura costituzionalmente  orientata  delle
norme in discussione.